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    Mutuo Ristrutturazione Casa

    Dal 1998 le ristrutturazioni edilizie in casa e in condominio danno diritto a un bonus fiscale. Non si tratta di magnanimità dell'Erario: creare il conflitto di interessi tra consumatore e imprese edili è l'unico modo per fare emergere almeno una parte di sommerso.

    La normativa da allora, come abbiamo già detto, è cambiata innumerevoli volte e, in particolare, si è assistito a un balletto di aliquote Iva e di quote detraibili da far perdere la testa. Partita con grande clamore, la concessione delle detrazioni è andata sempre più riducendosi, tanto che al momento di andare in stampa non si sa ancora se sarà prorogata con la Finanziaria 2008. Anche se, il successo dell'iniziativa, sfruttata soprattutto nelle regioni del Nord (dalle quali proviene oltre il 70% delle domande), fa pensare che venga rinnovata anche per il prossimo anno. In rutto sono state già presentate oltre tre milioni di richieste e solo nel 2007 le domande pervenute al Centro operativo di Pescara dovrebbero superare quota 400 mila.

    Vediamo in sintesi come funziona il beneficio fiscale per chi ristruttura l'abitazione o il condominio.
    Il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro (Iva del 10% compresa) per ogni abitazione o pertinenza (così ha chiarito una circolare ministeriale dell'8 agosto 2006). In passato, invece, il limite di 48.000 euro valeva per ogni proprietario. Così, ad esempio, marito e moglie che ristrutturavano l'abitazione principale potevano eseguire lavori fino a 96.000 euro. Oggi, invece, la spesa massima agevolata è di "soli" 48.000 euro. La cifra da portare in detrazione è il 36% della spesa sostenuta. Quindi lo sconto può essere al massimo di 17.280 euro. Il bonus va fatto valere a partire dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno successivo a quello in cui sono avvenuti i pagamenti e il recupero fiscale va obbligatoriamente spalmato in dieci anni. In pratica spetta una detrazione massima di 1.728 euro l'anno, da ripartire tra gli eventuali beneficiari.
    Non va però dimenticato che, nel caso in cui i lavori riguardino la prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità immobiliare iniziati successivamente al primo gennaio 2002, sono da conteggiare nel tetto massimo delle spese detraibili (i nostri 48.000 euro) anche rutti i pagamenti già effettuati.

    Agevolati gli anziani. Il benefìcio può essere recuperato in cinque anni, se il contribuente che ha sostenuto la spesa ha più di 75 anni, e in tre rate annuali se ha compiuto gli 80 anni. L'accorciamento dei tempi per gli anziani può avvenire anche in corsa; infatti al compimento dei 75 o degli 80 anni chi ha ancora sei o sette rate da recuperare può anticipare i tempi e spalmare il credito residuo cinque o tre anni. Dall'accorciamento delle rate per ragioni di età sono però esclusi gli inquilini e chi occupa Fappartamento in comodato.

    Iva ridotta. Sulle fatture rilasciate a partire dal 1 ottobre 2006 l'Iva è ridotta al 10%, purché le opere siano effettuate con contratto di appalto oppure, più semplicemente, purché il materiale edilizio sia acquistato da chi ne cura la posa in opera. Attenzione, significa che non c'è alcuna riduzione ac­quistando in proprio i materiali se poi si fanno mettere in opera da altri,
    L'Iva ridotta si può ottenere anche sui cosiddetti beni significativi, vale a dire molto costosi come ascensori e montacarichi, caldaie, apparecchiature di condizionamento riciclo dell'aria, impianti di sicurezza, infìssi interni ed esterni, videocitofoni, sanitari e rubinetteria da bagno, impiantì di sicurezza. L'aliquota del 10% spetta, però, solo se il peso in fattura dei beni significativi è pari o inferiore al costo della manodopera. Sulle parti eccedenti il costo dell'installazione si applica l'Iva al 20%. Facciamo un esempio. La spesa complessiva dell'intervento è di 16.000 euro, dei quali 11,000 per beni significativi e 5.000 di manodopera. L'aliquota del 10% viene applicata sui 5.000 euro spesi per il lavoro. Per quanto riguarda i beni significativi, l'agevolazione spetta solo fino a concorrenza dei costi di manodopera, quindi su altri 5.000 euro. L'eccedenza di costo del bene significativo, 6.000 euro (11.000 meno 5.000) sconta l'Iva del 20%: complessivamente, quindi, si paga il 10% su 10.000 euro e il 20% su 6.000. Per un'iva totale di 2.200 euro.

    Costo manodopera separato. Nella fattura, e questa è l'altra novità introdotta nel 2006 dal decreto Bersani, deve sempre essere indicato distintamente il costo della manodopera, cioè questa voce va separata dal costo dei materiali. Le fatture di acconto, però, possono non riportare questa distinzione. Lo ha puntualizzato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. i6y/E del 12 luglio 2007, che ha inoltre ribadito che nella fattura a saldo deve essere indicato "il costo relativo alla manodopera impiegata per l'intera esecuzione dei lavori, tenendo conto anche della manodopera impiegata da eventuali subappaltatori".